STATO CIVILE
Riconciliazione tra coniugi
Separazioni e Divorzio
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
Matrimonio
DELIBERA TARIFFE LOCALI PER MATRIMONI dal 01/07/2016
MODULO_RICHIESTA_TEATRO_PER_CERIMONIE_CIVILI
DICHIARAZIONE_DISPONIBILITA_INTERPRETE
Unioni Civili
Richiesta costituzione unione civile
ISTANZA trascrizione atto estero
DICHIARAZIONE_DISPONIBILITA_INTERPRETE
Altra modulistica
Richiesta certificazione stato civile
DOMANDA PER RILASCIO COPIE INTEGRALI
Convivenza di fatto
Dichiarazione convivenza di fatto
Comunicazione cessazione della convivenza di fatto
Cittadinanza jure sanguinis
ANPR
Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è il che servizio consiste nella possibilità di presentare, tramite il portale, la propria richiesta di cambio di residenza (per sé e per gli altri membri del nucleo familiare che si spostano) al Comune di interesse che procederà poi ad istruire la pratica. Il tutto tramite l’utilizzo delle identità digitali Spid, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi.
Tale Servizio va ad implentare quello già attivo dal novembre 2021, che consente al cittadino di scaricare, tramite il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, i seguenti certificati, anche in forma contestuale, ovvero più certificati in uno unico, per sé e per i componenti della propria famiglia:
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Anagrafico di nascita
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Anagrafico di matrimonio
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di Cittadinanza
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di Esistenza in vita
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di Residenza
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di Residenza AIRE
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di Stato civile
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di Stato di famiglia
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di Stato di famiglia e di stato civile
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di Residenza in convivenza
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di Stato di famiglia AIRE
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di Stato di famiglia con rapporti di parentela
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di Stato Libero
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Anagrafico di Unione Civile
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di Contratto di Convivenza.
Ai sensi dei recenti decreti in materia, i certificati ottenuti tramite questo nuovo canale saranno totalmente gratuiti in quanto esenti dall’imposta di bollo fino al 31/12/2021.
L’accesso al portale ANPR è possibile con credenziali SPID/CIE/CNS.
Per saperne di più https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificati-anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini
RESIDENZA
Dichiarazione sostitutiva proprietario per inquilini
Dichiarazione sostitutiva titolo alloggio
Allegato A – dichiarazione di residenza
Allegato B – dichiarazione di residenza
IDENTITA’ PERSONALE
Passaporto
Carta di identità
ASSENSO GENITORE NON CONIUGATO
CERTIFICAZIONI e DOCUMENTI ANAGRAFICI
Imposta di bollo su autentiche
DICHIARAZIONE SOSTIUTIVA CERTIFICAZIONE
Dichiarazione sostostitutiva atto notorio pa
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
Invito dichiarazione alloggio straniero
Modulo dichiarazione di conformità
Dichiarazione sostitutiva – Successione
Certificati di Stato di Famiglia Originari o Storici
Per la richiesta del certificato di stato di famiglia originario o storico è necessario comunicare:
- Conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita.
- Conoscenza certa dell’uso del certificato stesso per la determinazione dell’applicazione dell’imposta di bollo.
MODALITA‘
La richiesta deve essere presentata presso gli sportelli di front-office dell’Ufficio Anagrafe di Sarteano o per pec all’indirizzo comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it o mail all’indirizzo protocollo@comune.sarteano.si.it utlizzando l’apposito modulo allegato, corredato da documento identità del richiedente.
COSTO e MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Certificati storici con ricerca d’archivio: marca da bollo da €16,00 più €5,00 per ogni nominativo riportato sul certificato, per diritti di segreteria
- Per certificati storici con ricerca d’archivio richiesti per un uso esente dall’imposta di bollo: €2,00 per ogni nominativo, per diritti di segreteria.
- Il pagamento delle certificazioni anagrafiche soggette all’imposta di bollo e/o ai diritti d’archivio dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA (vedasi le istruzioni presenti in homepage)
TEMPI DI RILASCIO
30 giorni dalla data della richiesta (art. 2, comma 2, L. 241-1990)
Le richieste incomplete, non rispondenti ai requisiti sopra indicati, saranno archiviate direttamente, senza alcuna comunicazione al mittente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO e INDICAZIONI MINISTERIALI
- l’art. 33 del d.p.r. 223/89 “regolamento anagrafico” stabilisce che l’ufficiale d’anagrafe rilascia, a chiunque ne faccia richiesta, il certificato di residenza e di stato di famiglia;
- l’art. 35, comma 3, stabilisce che “il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta all’anagrafe all’atto del rilascio del certificato”;
- ancora l’art. 35, comma 4, dispone “previa motivata richiesta, l’ufficiale d’anagrafe rilascia i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”.
Ciò premesso si deve concludere che, data la tassatività delle norme citate:
1. lo stato di famiglia originario deve essere rilasciato con riferimento alla data in cui sia stato istituito, per la prima volta, il foglio (la scheda) di famiglia.
2. lo stato di famiglia storico (certificazione storica = certificazione anagrafica pregressa) deve essere rilasciato facendo esclusivo riferimento ad una precisa data del passato.
Infatti, l’art. 35 del D.P.R. n. 223/1989 “regolamento anagrafico” prescrive che il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato (comma 3), e che previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse (comma 4).
La funzione del certificato anagrafico storico non è quella di dar conto di un albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo di chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento: attuale (all’atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data).
In questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno (quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.
Sul piano fiscale va detto che, in ogni caso, i certificati anagrafici sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
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PRIVACY
Pagina aggiornata il 22/11/2023